APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PROROGATIO
In ordine al quesito relativo ai provvedimenti da adottare in caso di temporanea impossibilità a procedere al rinnovo mediante elezione delle cariche sociali, in mancanza di una apposita norma del Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute e i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia, che stabiliscono il principio detto della Prorogatio ovvero della prosecuzione in carica dell'organo il cui mandato sia scaduto, fino alla rimozione delle cause della impossibilità temporanea al rinnovo per elezione delle cariche e ciò per evitare una situazione di vacatio nell'esercizio delle funzioni proprie dell'organo in oggetto.
Roma, 28 febbraio 2010
La Presidenza Nazionale






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