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Delibera Interpretativa dell'art. 61 del Regolamento
Scritto da Editore   
Martedì 02 Marzo 2010 19:41

DELIBERA INTERPRETATIVA EX ART. 61 DEL TESTO DEL REGOLAMENTO

In merito al quesito sottoposto dalla Presidenza ispettoriale Veneta Est alla Presidenza nazionale, in qualità di organo cui è demandata in via ordinaria, ex art. 61, l'interpretazione del Regolamento, e relativo alle modalità temporali di espressione del voto per corrispondenza ex artt. 24 e 24 bis, ai fini della valida elezione del Presidente unionale e dei consiglieri della Presidenza unionale (ovvero se per la validità temporale del voto espresso per corrispondenza debba far fede in ogni caso la data del timbro postale o invece, a prescindere da quest'ultima, rilevi esclusivamente la circostanza che il voto per corrispondenza sia pervenuto alla commissione elettorale anteriormente alla chiusura delle urne e quindi delle operazioni di scrutinio) la suddetta Presidenza nazionale, riunitasi in Roma in data 27/02/2010, presenti il Presidente nazionale Bernardo Cannelli, il Vicepresidente Giancarlo Colombo, il Delegato don Enrico Peretti, il Tesoriere Paolo Libralon, il Direttore della rivista "VOCI FRATERNE" Michele Panajotti e i Consiglieri nazionali Enrico Leone, Cesare Tonini e Carlo Grancelli, ha così deliberato:
  1. visto che la previsione del voto per corrispondenza è circoscritta, nel Regolamento, alla sola elezione del Presidente unionale e dei consiglieri della Presidenza unionale mentre è esclusa per l'elezione delle cariche a livello ispettoriale e nazionale, se ne ricava che la sola ragione di ammissibilità di questa particolare modalità di espressione del voto va ravvisata nel carattere locale delle elezioni per cui è prevista, circostanza questa che dovrebbe ragionevolmente consentire ai voti espressi per corrispondenza, di pervenire in tempo utile per le operazioni di voto e di scrutinio;
  2. pertanto, in base alla ratio così individuata delle suddette disposizioni regolamentari, la loro interpretazione deve privilegiare il loro profilo funzionale e assegnare prevalenza al dato sostanziale del tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio piuttosto che al dato formale della data risultante dal timbro postale.

Roma, 27 febbraio 2010

 

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